Ipovisione e riabilitazione

Accertamento delle minorazioni visive

L’accertamento delle minorazioni visive

Edificio INPS

Il riconoscimento dell’invalidità negli individui con handicap grave segue un particolare iter. Va ricordato che la Legge 138/2001 fornisce una nuova classificazione delle disabilità visive nella quale sono previste cinque classi di minorazione visiva: ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi ed ipovedenti lievi. L’invalidità viene riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl composta da un medico legale (Presidente di commissione) e da due medici, di cui uno specialista in Medicina del Lavoro. Dal 1° gennaio 2010 la commissione è integrata da un medico dell’INPS.

La richiesta di riconoscimento dell’invalidità va presentata all’INPS di competenza. Sempre dal 1° gennaio 2010 è possibile inviare la domanda di invalidità anche attraverso un procedimento informatizzato.

Domanda di riconoscimento invalidità

  • 1) Certificato del medico curante
    Il richiedente deve recarsi dal proprio medico curante (medico certificatore), accreditato presso il sistema attraverso un codice PIN utile all’identificazione informatica, che compila un modulo sul quale vanno specificati i dati personali e la patologia invalidante. Il medico invia il certificato telematicamente ed il sistema genera un codice univoco che viene consegnato all’interessato.
    Il medico deve stampare e consegnare il certificato firmato in originale che il richiedente deve esibire al momento della visita.
    Il certificato ha validità 30 giorni: se la domanda non viene presentata in tempo il certificato scade e bisogna richiederne uno nuovo al medico certificatore.
  • 2) Presentazione domanda all’INPS
    La domanda di accertamento dell’invalidità può essere inviata soltanto telematicamente e può essere fatta in maniera autonoma attraverso un codice PIN (da richiedere al sito dell’INPS – sezione Servizi on line) oppure attraverso gli enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, ecc.).
    Nella fase di presentazione della domanda si abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
    Collegandosi al sito dell’INPS si possono verificare le fasi di avanzamento della pratica.
  • 3) Ricevuta e convocazione a visita

    Visita oculistica su anziano

    Una volta che la domanda viene inoltrata il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
    Attraverso la procedura informatica è possibile scegliere la data per l’accertamento presso la Commissione USL da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
    Viene quindi comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’invito a visita.

  • 4) La visita
    La visita avviene presso la Commissione dell’Azienda USL competente che dal 1° gennaio è integrata con un medico dell’INPS.
    La persona può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
    Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico mentre la documentazione sanitaria presentata viene conservata ed acquisita agli atti dell’Azienda USL.
    In caso di assenza non giustificata da un valido motivo la domanda viene rigettata ed è necessario ripercorrere l’iter dall’inizio.
  • 5) L’invio del verbale
    L’INPS provvede ad inviare direttamente all’interessato il verbale definitivo. Vengono inviate due versioni: una contenente i dati sensibili ed una il giudizio finale.
    Se il soggetto ha diritto a provvidenze economiche viene richiesto di inserire online ulteriori informazioni (coordinate bancarie, reddito personale, ecc.).
    I fascicoli elettronici dei verbali conclusivi sono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
  • 6) Il ricorso
    Il richiedente, qualora la Commissione medica non fissi la visita di accertamento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare una visita entro 270 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se questo non si verifica si può ricorrere al giudice ordinario.
    Se la Commissione esprime parere negativo alla domanda di invalidità, il richiedente può presentare ricorso davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale entro sei mesi dalla notifica del verbale.
  • 7) Aggravamento
    La richiesta di aggravamento del proprio stato prevede lo stesso iter della prima richiesta di invalidità.
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