Ipovisione e riabilitazione

Pensioni e agevolazioni per ipovedenti e non vedenti

Trattamenti pensionistici

Ciechi assoluti

Pereira architetto cieco

La pensione per ciechi civili assoluti è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. L’articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508, precisa che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l’indennità di accompagnamento.
Per poter beneficiare della pensione non bisogna disporre di un reddito annuo personale superiore a 16.127,30 euro. L’importo della pensione risulta essere pari a 298,33 euro per 13 mensilità se il minorato non è ricoverato in istituto, mentre è pari a 275,87 euro per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, del tutto o in parte, dello Stato o di Ente pubblico.

Ciechi parziali
La pensione viene concessa ai maggiorenni e ai minorenni. Le condizioni necessarie per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario(*), essere stato riconosciuto cieco parziale, disporre di un reddito personale lordo annuo non superiore a 16.127,30 euro. L’importo per il 2013 è pari a 275,87 euro per 13 mensilità.

Indennità speciale a favore dei ciechi

Ciechi parziali
L’indennità speciale spetta ai soggetti di cui all’art. 3 della Legge 138/2001, ovvero a coloro che hanno un residuo visivo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, non superiore a 1/20 (cosiddetti ciechi “ventesimisti”) od un campo visivo perimetrico binoculare non superiore al 10%. Viene corrisposta indipendentemente dall’età. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario(*), essere stato riconosciuto cieco parziale. L’importo, indipendente dal reddito personale, per il 2013 è fissato a 196,78 euro per 12 mensilità. L’indennità speciale per ciechi parziali è compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali, mentre è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

Indennità di accompagnamento
È stata istituita con l’art. 1 della Legge n. 406 del 28 marzo 1968 e viene erogata ai ciechi civili assoluti indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario(*) ed essere stato riconosciuto cieco assoluto. L’importo per il 2013 è fissato a 846,16 euro per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali o ai sordomuti, mentre è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa.

Diritto e misura della pensione da lavoro – leggi 113/85 e 120/91
Il secondo comma dell’art. 9 della Legge 113/85 e l’art.2 della Legge 120/91 consentono al lavoratore con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione di ottenere un beneficio ai fini del diritto e della misura della pensione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, purché nella domanda di pensione questo diritto sia chiaramente esplicitato.

(*) Inquadramento normativo

La Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all’articolo 39 prevedeva una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche.

Questo significava, ad esempio, che per l’accesso alle provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli indigenti non era più un requisito essenziale la cittadinanza italiana o di un Paese della Unione Europea.

La Legge 40/1998 fu successivamente regolamentata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ampiamente modificato dalla successiva Legge 189/2002).

Nel frattempo, però, la Legge 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 19), ha introdotto una notevole restrizione alla concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari (cioè stranieri extra UE).

Dopo l’entrata in vigore di questa disposizione i cittadini stranieri, pur mantenendo il diritto all’accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono il possesso della carta di soggiorno che viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

Nel 2007, i Decreti legislativi 8 gennaio 2007, n. 3 e 6 febbraio 2007, n. 30, anche in forza di specifiche direttive dell’Unione, hanno ridefinito i criteri e le modalità di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Quest’ultimo documento sostituisce la precedente “carta di soggiorno”.

Dopo l’entrata in vigore di quel decreto, quindi, per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari viene richiesta la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che prevede il possesso di alcuni specifici requisiti:

1) essere in possesso di un permesso di soggiorno (non per lungo periodo) da almeno 5 anni.

2) dimostrare di avere un reddito annuale pari almeno all’importo dell’assegno sociale; se si chiede un permesso per un nucleo o si chiede una ricongiunzione, l’importo minimo viene raddoppiato (3-4 componenti, incluso il richiedente) o triplicato (5 più componenti, incluso il richiedente).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può quindi essere negato, anche se si è residenti in Italia, con regolari permessi, da più di cinque anni, nel caso non raggiungano determinati limiti reddituali.

La posizione della corte costituzionale

Su tale aspetto, ripetutamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme (e cioè del già citato articolo 80, comma 19 della Legge 388 del 23 dicembre 2000 e di tutte le normative che ne discendono),

Oltre alla violazione dei principi costituzionali la Corte ha anche rilevato la violazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che vieta qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

La sentenza 22/2015

Nella più recente Sentenza n. 22/2015 la Corte ribadisce che :

“Questi princìpi dovevano trovare applicazione […] anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost.

Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».

I precedenti giurisprudenziali

Di seguito, le Sentenze che finora hanno ribadito che le prestazioni assistenziali per minorazioni civili spettano anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ma privi del permesso di soggiorno di lunga durata.

Sentenze n. 346/1989 : pensione di invalidità agli invalidi civili totali.

Sentenza n. 329/2011: indennità di frequenza ai minori invalidi civili.

Sentenza n. 22/2015: pensione e indennità speciale ai ciechi parziali.

 

 

Agevolazioni lavorative

Leggi speciali per i ciechi
La Legge 68/99 regolamenta l’assunzione obbligatoria delle persone con invalidità superiore al 45%; per quanto riguarda i minorati della vista, la legge richiama le precedenti disposizioni in materia.
Per il diritto al lavoro, innumerevoli sono le norme che riguardano i non vedenti sino a un decimo, ma recentemente queste disposizioni sono state allargate anche ai soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/01.

Permessi lavorativi retribuiti
I familiari di un individuo con handicap grave hanno diritti a tre giorni mensili retribuiti. Lo stesso individuo ha diritto a due ore giornaliere retribuite o tre giorni mensili in accordo all’art. 3 della legge 104/92.

Congedi di due anni retribuiti
In accordo all’art. 3 della Legge 104/92 ai genitori o ai fratelli e sorelle conviventi di persone con handicap grave spettano due anni di congedo retribuito che può essere frazionato.

Scelta della sede di lavoro
Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ed il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Rifiuto al trasferimento
Rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo per il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave e il lavoratore disabile.

Liste speciali di collocamento
I soggetti con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi o con un’invalidità accettata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. È necessaria una visita di accertamento preliminare.

Assistenza sanitaria

La Legislazione nazionale, in base all’art. 6 del decreto del Ministero della Sanità primo febbraio 1991, modificato e confermato dall’art. 5, sesto comma, del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, prevedeva che i ciechi civili, ovverosia coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, fossero esentati dall’obbligo della partecipazione alla spesa sanitaria per ogni prestazione. Oggi, con la riforma del titolo V della Costituzione la materia è passata di competenza delle Regioni che, fermi restando i principi sanciti dalle disposizioni nazionali, possono operare autonomamente in materia.

Agevolazioni trasporti

  • Sconti ferroviari nazionali ed internazionali e su traghetti
    I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno diritto ad uno sconto del 20% sul biglietto delle tratte ferroviarie nazionali se viaggiano da soli. Se il minorato viaggia con un accompagnatore, il costo del biglietto per il minorato e l’accompagnatore è scontato del 50%.
  • Agevolazioni su trasporti pubblici
    I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità in particolari regioni di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani. Anche l’accompagnatore ha diritto a tale agevolazione.
  • Agevolazione su voli nazionali Alitalia
    I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di ottenere uno sconto del 40% sulla tariffa dei voli nazionali Alitalia per sé e per i propri accompagnatori.
  • Agevolazione IVA su acquisto automezzo.
    I minorati della vista di cui agli art. della Legge 138/2001 possono acquistare un’autovettura con Iva ridotta al 4%.
  • Esenzione tassa di proprietà (bollo)
    In alcune province i soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 sono esentati totalmente o parzialmente dal pagamento dell’Imposta di Trascrizione sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà degli autoveicoli.
  • Contrassegno H
    Il contrassegno H che permette la circolazione nelle zone a traffico limitato ed il parcheggio negli spazi appositi può essere ottenuto da coloro che siano riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001.
  • Accesso ai musei, sale teatrali e sale cinematografiche
    Ai minorati della vista ed eventuali accompagnatori è consentito l’ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologi, parchi e giardini monumentali di proprietà dello Stato e teatri.

Ausili

I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di ottenere gli ausili ottici e/o elettronici come da nomenclatore tariffario dietro prescrizione del medico oculista.

Deduzioni fiscali per acquisto strumentazione
Al momento in cui scriviamo, ai minorati della vista è concessa una riduzione dell’IVA al 4% sulla strumentazione tecnica ed informatica non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi e la possibilità di detrarre il 19% dell’Irpef.

Accompagnatore personale

I soggetti riconosciuti ciechi totali e parziali secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di richiedere un volontario del servizio civile per poterli assistere nelle proprie necessità.
Per il periodo in cui il minorato sarà assistito verranno detratti 93 euro dall’indennità di accompagnamento o sull’indennità speciale.

Altre agevolazioni
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 possono godere di altre agevolazioni:

  • 1) Riduzione del canone Telecom del 50% e navigazione gratuita in Internet per i ciechi assoluti
  • 2) Agevolazione IVA al 4% per le spese condominiali o domestiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche
  • 3) Agevolazione aliquota IVA al 4% sull’acquisto di alcuni prodotti editoriali
  • 4) Detrazioni di importo variabile in base al numero dei figli ed al reddito familiare per ogni figlio a carico portatore di handicap e a decrescere in base al numero dei figli ed al reddito della persona
  • 5) Deduzione dal reddito complessivo gli oneri contribuivi pari a euro 1.549,37 versati per gli assistenti personali o familiari
  • 6) Acquisto del cane guida con una riduzione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute
  • 7) Detrazione forfetaria di 516,46 euro per il mantenimento del cane guida.

Per aggiornamenti si può consultare la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (a cura dell’Agenzia delle Entrate)

Scheda informativa a cura dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – IAPB Italia onlus
Leggi le condizioni generali di consultazione di questo sito

Pagina pubblicata il 4 marzo 2011. Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2016.

Ultima revisione scientifica: 4 marzo 2011.

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