Riabilitazione visiva

ipovedente fa riabilitazione visiva

Cos’è la riabilitazione visiva?

ipovedente fa riabilitazione visiva
ipovedente fa riabilitazione visiva
L’ipovisione è una condizione di capacità visiva fortemente ridotta, irreversibile e bilaterale (colpisce entrambi gli occhi), che condiziona e limita l’autonomia dell’individuo, compromettendo lo svolgimento delle normali attività quotidiane. La vista persa, purtroppo, non può essere recuperata; tuttavia è possibile imparare a sfruttare al meglio le zone retiniche ancora funzionanti. Quest’obiettivo è raggiungibile attraverso la riabilitazione visiva, la quale consiste in un percorso personalizzato che – attraverso un adeguato inquadramento della persona ipovedente – consente di conservare le potenzialità visive residue (ottimizzandone l’impiego), così da superare alcune “disabilità” e recuperare la socialità, la comunicazione e la progettualità, migliorando in questo modo la qualità della vita.

Quand’è necessario farla?

La riabilitazione visiva è un percorso che andrebbe intrapreso dalle persone ipovedenti indipendentemente dalla causa e dall’età d’insorgenza dell’ipovisione.

Come si effettua?

Il primo passo della riabilitazione visiva è l’inquadramento della persona ipovedente, con particolare attenzione all’analisi delle richieste, dei bisogni e delle difficoltà psicologiche legate alla condizione visiva. Questa fase richiede l’intervento di più figure professionali con competenze specialistiche ossia lo psicologo, l’oculista riabilitatore e l’ortottista riabilitatore. Segue quindi il periodo di riabilitazione vera e propria, con una serie di incontri nel corso dei quali l’ipovedente apprende ad utilizzare al meglio gli ausili individuati per venire incontro alle richieste (ausili ottici, elettronici, informatici). A volte vengono anche assegnati esercizi domiciliari di coordinazione occhio-mano, con opportune verifiche negli incontri successivi. Si possono effettuare esercizi anche a casa propria mediante un apposito software.

In alcuni casi può essere necessario ricorrere alla stimolazione visiva (biofeedback), che si pratica ricorrendo a uno strumento chiamato microperimetro.

Quanto tempo richiede mediamente una seduta di riabilitazione visiva?

riabilitazione-visiva-polo_nazionale-oculista_e_ortottista-web-ok-photospip4542676d9f63ad3018df77e2de2a8bc4.jpgLe sedute di riabilitazione visiva richiedono tempi variabili (ma in genere ogni seduta non si prolunga più di un’ora) in relazione alla condizione visiva, alle richieste del singolo, alla sua età, alle caratteristiche dell’ausilio, ecc. Nei casi di stimolazione visiva mediante biofeedback le sedute durano mediamente mezz’ora.

Con che frequenza è necessario recarsi in un centro specializzato?

I tempi della riabilitazione visiva sono variabili. Mediamente 4-5 incontri (1-2 volte la settimana) possono essere sufficienti per apprendere l’utilizzo degli ausili ottici, elettronici e/o informatici. Quando necessario si può ricorrere a tecniche di stimolazione visiva e, quindi, si praticano alcuni cicli di trattamento (in genere 10-15 sedute 2 volte la settimana), eventualmente da ripetersi dopo un periodo di osservazione.

Quali risultati si possono ottenere?

Durante la riabilitazione visiva si individuano e si sfruttano le zone retiniche ancora funzionanti. L’obiettivo del percorso riabilitativo è consentire alla persona ipovedente di utilizzare al meglio queste aree così da migliorare la propria percezione visiva e ottenere un miglioramento della qualità di vita.

Classificazione menomazione visiva

Cieco con accompagnatore

Classificazione e quantificazione della menomazione visiva

La Legge 3 aprile 2001, n. 138 ha stabilito una classificazione delle disabilità visive che considera non solo il residuo visivo, com’era già nella legislazione precedente (Leggi 66/62, 382/70, 33/80, 660/84), ma anche il residuo perimetrico binoculare. Questa classificazione fa riferimento a cinque classi di minorazione visiva: ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi ed ipovedenti lievi.

Cieco con accompagnatore
Cieco con accompagnatore

Cecità totale

  • Coloro che sono colpiti da totale mancanza di vista in entrambi gli occhi
  • Coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano nell’occhio migliore
  • Coloro che possiedono un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.

Cecità parziale

  • Coloro che possiedono un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con la migliore correzione
  • Coloro che possiedono un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.

Ipovisione grave

  • Coloro che possiedono un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con la migliore correzione
  • Coloro che possiedono un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.

Ipovisione medio-grave

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  • Coloro che possiedono un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con la migliore correzione
  • Coloro che possiedono un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%.

Ipovisione lieve

  • Coloro che possiedono un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con la migliore correzione
  • Coloro che possiedono un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%.

Accertamento delle minorazioni visive

Edificio INPS

L’accertamento delle minorazioni visive

Edificio INPS
Edificio INPS
Il riconoscimento dell’invalidità negli individui con handicap grave segue un particolare iter. Va ricordato che la Legge 138/2001 fornisce una nuova classificazione delle disabilità visive nella quale sono previste cinque classi di minorazione visiva: ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi ed ipovedenti lievi. L’invalidità viene riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl composta da un medico legale (Presidente di commissione) e da due medici, di cui uno specialista in Medicina del Lavoro. Dal 1° gennaio 2010 la commissione è integrata da un medico dell’INPS.

La richiesta di riconoscimento dell’invalidità va presentata all’INPS di competenza. Sempre dal 1° gennaio 2010 è possibile inviare la domanda di invalidità anche attraverso un procedimento informatizzato.

Domanda di riconoscimento invalidità

  • 1) Certificato del medico curante
    Il richiedente deve recarsi dal proprio medico curante (medico certificatore), accreditato presso il sistema attraverso un codice PIN utile all’identificazione informatica, che compila un modulo sul quale vanno specificati i dati personali e la patologia invalidante. Il medico invia il certificato telematicamente ed il sistema genera un codice univoco che viene consegnato all’interessato.
    Il medico deve stampare e consegnare il certificato firmato in originale che il richiedente deve esibire al momento della visita.
    Il certificato ha validità 30 giorni: se la domanda non viene presentata in tempo il certificato scade e bisogna richiederne uno nuovo al medico certificatore.
  • 2) Presentazione domanda all’INPS
    La domanda di accertamento dell’invalidità può essere inviata soltanto telematicamente e può essere fatta in maniera autonoma attraverso un codice PIN (da richiedere al sito dell’INPS – sezione Servizi on line) oppure attraverso gli enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, ecc.).
    Nella fase di presentazione della domanda si abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
    Collegandosi al sito dell’INPS si possono verificare le fasi di avanzamento della pratica.
  • 3) Ricevuta e convocazione a visita
    Visita oculistica su anziano
    Visita oculistica su anziano
    Una volta che la domanda viene inoltrata il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
    Attraverso la procedura informatica è possibile scegliere la data per l’accertamento presso la Commissione USL da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
    Viene quindi comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’invito a visita.
  • 4) La visita
    La visita avviene presso la Commissione dell’Azienda USL competente che dal 1° gennaio è integrata con un medico dell’INPS.
    La persona può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
    Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico mentre la documentazione sanitaria presentata viene conservata ed acquisita agli atti dell’Azienda USL.
    In caso di assenza non giustificata da un valido motivo la domanda viene rigettata ed è necessario ripercorrere l’iter dall’inizio.
  • 5) L’invio del verbale
    L’INPS provvede ad inviare direttamente all’interessato il verbale definitivo. Vengono inviate due versioni: una contenente i dati sensibili ed una il giudizio finale.
    Se il soggetto ha diritto a provvidenze economiche viene richiesto di inserire online ulteriori informazioni (coordinate bancarie, reddito personale, ecc.).
    I fascicoli elettronici dei verbali conclusivi sono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
  • 6) Il ricorso
    Il richiedente, qualora la Commissione medica non fissi la visita di accertamento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare una visita entro 270 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se questo non si verifica si può ricorrere al giudice ordinario.
    Se la Commissione esprime parere negativo alla domanda di invalidità, il richiedente può presentare ricorso davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale entro sei mesi dalla notifica del verbale.
  • 7) Aggravamento
    La richiesta di aggravamento del proprio stato prevede lo stesso iter della prima richiesta di invalidità.

Pensioni e agevolazioni per ipovedenti e non vedenti

Pereira architetto cieco

Trattamenti pensionistici

Ciechi assoluti

Pereira architetto cieco
Pereira architetto cieco
La pensione per ciechi civili assoluti è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. L’articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508, precisa che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l’indennità di accompagnamento.
Per poter beneficiare della pensione non bisogna disporre di un reddito annuo personale superiore a 16.127,30 euro. L’importo della pensione risulta essere pari a 298,33 euro per 13 mensilità se il minorato non è ricoverato in istituto, mentre è pari a 275,87 euro per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, del tutto o in parte, dello Stato o di Ente pubblico.

Ciechi parziali
La pensione viene concessa ai maggiorenni e ai minorenni. Le condizioni necessarie per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essere stato riconosciuto cieco parziale, disporre di un reddito personale lordo annuo non superiore a 16.127,30 euro. L’importo per il 2013 è pari a 275,87 euro per 13 mensilità.

Indennità speciale a favore dei ciechi

Ciechi parziali
L’indennità speciale spetta ai soggetti di cui all’art. 3 della Legge 138/2001, ovvero a coloro che hanno un residuo visivo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, non superiore a 1/20 (cosiddetti ciechi “ventesimisti”) od un campo visivo perimetrico binoculare non superiore al 10%. Viene corrisposta indipendentemente dall’età. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essere stato riconosciuto cieco parziale. L’importo, indipendente dal reddito personale, per il 2013 è fissato a 196,78 euro per 12 mensilità. L’indennità speciale per ciechi parziali è compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali, mentre è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

Indennità di accompagnamento
È stata istituita con l’art. 1 della Legge n. 406 del 28 marzo 1968 e viene erogata ai ciechi civili assoluti indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed essere stato riconosciuto cieco assoluto. L’importo per il 2013 è fissato a 846,16 euro per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali o ai sordomuti, mentre è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa.

Diritto e misura della pensione da lavoro – leggi 113/85 e 120/91
Il secondo comma dell’art. 9 della Legge 113/85 e l’art.2 della Legge 120/91 consentono al lavoratore con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione di ottenere un beneficio ai fini del diritto e della misura della pensione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, purché nella domanda di pensione questo diritto sia chiaramente esplicitato.

Agevolazioni lavorative

Leggi speciali per i ciechi
La Legge 68/99 regolamenta l’assunzione obbligatoria delle persone con invalidità superiore al 45%; per quanto riguarda i minorati della vista, la legge richiama le precedenti disposizioni in materia.
Per il diritto al lavoro, innumerevoli sono le norme che riguardano i non vedenti sino a un decimo, ma recentemente queste disposizioni sono state allargate anche ai soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/01.

Permessi lavorativi retribuiti
I familiari di un individuo con handicap grave hanno diritti a tre giorni mensili retribuiti. Lo stesso individuo ha diritto a due ore giornaliere retribuite o tre giorni mensili in accordo all’art. 3 della legge 104/92.

Congedi di due anni retribuiti
In accordo all’art. 3 della Legge 104/92 ai genitori o ai fratelli e sorelle conviventi di persone con handicap grave spettano due anni di congedo retribuito che può essere frazionato.

Scelta della sede di lavoro
Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ed il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Rifiuto al trasferimento
Rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo per il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave e il lavoratore disabile.

Liste speciali di collocamento
I soggetti con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi o con un’invalidità accettata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. È necessaria una visita di accertamento preliminare.

Assistenza sanitaria

La Legislazione nazionale, in base all’art. 6 del decreto del Ministero della Sanità primo febbraio 1991, modificato e confermato dall’art. 5, sesto comma, del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, prevedeva che i ciechi civili, ovverosia coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, fossero esentati dall’obbligo della partecipazione alla spesa sanitaria per ogni prestazione. Oggi, con la riforma del titolo V della Costituzione la materia è passata di competenza delle Regioni che, fermi restando i principi sanciti dalle disposizioni nazionali, possono operare autonomamente in materia.

Agevolazioni trasporti

  • Sconti ferroviari nazionali ed internazionali e su traghetti
    I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno diritto ad uno sconto del 20% sul biglietto delle tratte ferroviarie nazionali se viaggiano da soli. Se il minorato viaggia con un accompagnatore, il costo del biglietto per il minorato e l’accompagnatore è scontato del 50%.
  • Agevolazioni su trasporti pubblici
    I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità in particolari regioni di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani. Anche l’accompagnatore ha diritto a tale agevolazione.
  • Agevolazione su voli nazionali Alitalia
    I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di ottenere uno sconto del 40% sulla tariffa dei voli nazionali Alitalia per sé e per i propri accompagnatori.
  • Agevolazione IVA su acquisto automezzo.
    I minorati della vista di cui agli art. della Legge 138/2001 possono acquistare un’autovettura con Iva ridotta al 4%.
  • Esenzione tassa di proprietà (bollo)
    In alcune province i soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 sono esentati totalmente o parzialmente dal pagamento dell’Imposta di Trascrizione sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà degli autoveicoli.
  • Contrassegno H
    Il contrassegno H che permette la circolazione nelle zone a traffico limitato ed il parcheggio negli spazi appositi può essere ottenuto da coloro che siano riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001.
  • Accesso ai musei, sale teatrali e sale cinematografiche
    Ai minorati della vista ed eventuali accompagnatori è consentito l’ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologi, parchi e giardini monumentali di proprietà dello Stato e teatri.

Ausili

I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di ottenere gli ausili ottici e/o elettronici come da nomenclatore tariffario dietro prescrizione del medico oculista.

Deduzioni fiscali per acquisto strumentazione
Al momento in cui scriviamo, ai minorati della vista è concessa una riduzione dell’IVA al 4% sulla strumentazione tecnica ed informatica non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi e la possibilità di detrarre il 19% dell’Irpef.

Accompagnatore personale

I soggetti riconosciuti ciechi totali e parziali secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di richiedere un volontario del servizio civile per poterli assistere nelle proprie necessità.
Per il periodo in cui il minorato sarà assistito verranno detratti 93 euro dall’indennità di accompagnamento o sull’indennità speciale.

Altre agevolazioni
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 possono godere di altre agevolazioni:

  • 1) Riduzione del canone Telecom del 50% e navigazione gratuita in Internet per i ciechi assoluti
  • 2) Agevolazione IVA al 4% per le spese condominiali o domestiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche
  • 3) Agevolazione aliquota IVA al 4% sull’acquisto di alcuni prodotti editoriali
  • 4) Detrazioni di importo variabile in base al numero dei figli ed al reddito familiare per ogni figlio a carico portatore di handicap e a decrescere in base al numero dei figli ed al reddito della persona
  • 5) Deduzione dal reddito complessivo gli oneri contribuivi pari a euro 1.549,37 versati per gli assistenti personali o familiari
  • 6) Acquisto del cane guida con una riduzione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute
  • 7) Detrazione forfetaria di 516,46 euro per il mantenimento del cane guida.

Per aggiornamenti si può consultare la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (a cura dell’Agenzia delle Entrate)

Normativa ipovisione e cecità

Ministero della Salute

Legge 284/97

Ministero della Salute
Ministero della Salute

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1997).

Il Ministro della Sanità ha decretato:

1) i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.284 (figure professionali, ambienti nonché strumentazione e materiale tecnico).

2) [il ruolo di] Regioni e province autonome, sulla base dei dati epidemiologici e previa ricognizione dei centri esistenti, sia pubblici che privati, relativamente al territorio di competenza:

a) definiscono gli obiettivi prioritari da perseguire nel campo d’applicazione della legge, ed i criteri per verificarne il raggiungimento;

b) programmano le attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di cecità e di ipovisione;

c) determinano il numero dei centri che atale attività saranno deputati, ne disciplinano la pianta organica, il funzionamento e la gestione, ne verificano i risultati ottenuti.

Per aggiornamenti normativi e approfondimenti leggi: CONFERENZA STATO REGIONI, SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente “Attività dei Centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284”).

Leggi anche: “Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, relazione al Parlamento

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IPOVISIONE e CECITÀ

Legge 3 aprile 2001, n. 138
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

  • ART. 1 (Campo di applicazione) [Si veda anche la modifica in calce del Ministero della Salute]

La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale

  • ART. 2 (Definizione di ciechi totali)

Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi

b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%

  • ART. 3 (Definizione di ciechi parziali)

Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro ché hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

  • ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi)

Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

  • ART. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi)

Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%

  • ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi) Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%

Ministero della salute 21/09/04
Con la seguente circolare si modifica l’articolo 1 della legge 138:

“..le definizioni dettate dalla legge n.138 del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del danno funzionale a carico dell’apparato visivo e, quindi, anche in sede di accertamento della cecità per causa civile ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere economico che socio assistenziale…”.