Ipovisione e riabilitazione

Normativa ipovisione e cecità

Legge 284/97

Ministero della Salute
Ministero della Salute

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1997).

Il Ministro della Sanità ha decretato:

1) i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.284 (figure professionali, ambienti nonché strumentazione e materiale tecnico).

2) [il ruolo di] Regioni e province autonome, sulla base dei dati epidemiologici e previa ricognizione dei centri esistenti, sia pubblici che privati, relativamente al territorio di competenza:

a) definiscono gli obiettivi prioritari da perseguire nel campo d’applicazione della legge, ed i criteri per verificarne il raggiungimento;

b) programmano le attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di cecità e di ipovisione;

c) determinano il numero dei centri che atale attività saranno deputati, ne disciplinano la pianta organica, il funzionamento e la gestione, ne verificano i risultati ottenuti.

Per aggiornamenti normativi e approfondimenti leggi: CONFERENZA STATO REGIONI, SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente “Attività dei Centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284”).

Leggi anche: “Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, relazione al Parlamento

***

IPOVISIONE e CECITÀ

Legge 3 aprile 2001, n. 138
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

  • ART. 1 (Campo di applicazione) [Si veda anche la modifica in calce del Ministero della Salute]

La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale

  • ART. 2 (Definizione di ciechi totali)

Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi

b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%

  • ART. 3 (Definizione di ciechi parziali)

Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro ché hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

  • ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi)

Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

  • ART. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi)

Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%

  • ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi) Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%

Ministero della salute 21/09/04
Con la seguente circolare si modifica l’articolo 1 della legge 138:

“..le definizioni dettate dalla legge n.138 del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del danno funzionale a carico dell’apparato visivo e, quindi, anche in sede di accertamento della cecità per causa civile ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere economico che socio assistenziale…”.

Scheda informativa a cura dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – IAPB Italia onlus 
Leggi le condizioni generali di consultazione di questo sito

Pagina pubblicata il 4 marzo 2011. Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2018.

Ultima revisione scientifica: 4 marzo 2011.

Contatta l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
 

Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia onlus.
Il Numero Verde di consultazione oculistica è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. 
Scrivi nel Forum: un medico oculista ti risponderà gratuitamente.