Ipovisione e riabilitazione
Normativa ipovisione e cecità
Legge 284/97
Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1997).
Il Ministro della Sanità ha decretato:
1) i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.284 (figure professionali, ambienti nonché strumentazione e materiale tecnico).
2) [il ruolo di] Regioni e province autonome, sulla base dei dati epidemiologici e previa ricognizione dei centri esistenti, sia pubblici che privati, relativamente al territorio di competenza:
a) definiscono gli obiettivi prioritari da perseguire nel campo d’applicazione della legge, ed i criteri per verificarne il raggiungimento;
b) programmano le attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di cecità e di ipovisione;
c) determinano il numero dei centri che atale attività saranno deputati, ne disciplinano la pianta organica, il funzionamento e la gestione, ne verificano i risultati ottenuti.
Per aggiornamenti normativi e approfondimenti leggi: CONFERENZA STATO REGIONI, SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente “Attività dei Centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284”).
Leggi anche: “Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, relazione al Parlamento“
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IPOVISIONE e CECITÀ
Legge 3 aprile 2001, n. 138
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
- ART. 1 (Campo di applicazione) [Si veda anche la modifica in calce del Ministero della Salute]
La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale
- ART. 2 (Definizione di ciechi totali)
Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%
- ART. 3 (Definizione di ciechi parziali)
Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro ché hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%
- ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi)
Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%
- ART. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi)
Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%
- ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi) Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%
Ministero della salute 21/09/04
Con la seguente circolare si modifica l’articolo 1 della legge 138:
“..le definizioni dettate dalla legge n.138 del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del danno funzionale a carico dell’apparato visivo e, quindi, anche in sede di accertamento della cecità per causa civile ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere economico che socio assistenziale…”.
Scheda informativa a cura dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – IAPB Italia onlus
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Pagina pubblicata il 4 marzo 2011. Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2018.
Ultima revisione scientifica: 4 marzo 2011.
Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia onlus.
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