Ipovisione e riabilitazione

Pensioni e agevolazioni per ipovedenti e non vedenti
Introduzione
La corretta comprensione della classificazione delle disabilità visive e delle relative provvidenze economiche è fondamentale per garantire ai pazienti un accesso consapevole e completo ai propri diritti. Spesso, chi si trova ad affrontare una condizione di ipovisione o cecità si imbatte in informazioni frammentarie o poco chiare, anche da parte di operatori del settore. Per questo motivo, la sezione che segue, nasce con l’intento di offrire una panoramica chiara, aggiornata e facilmente consultabile, andando incontro alle esigenze delle persone con disabilità visiva e dei loro familiari. La classificazione riportata si basa sulla Legge 3 aprile 2001, n. 138, che definisce i criteri per distinguere e classificare i diversi livelli di ipovisione e cecità, e viene accompagnata da una descrizione delle principali misure di sostegno economico, agevolazioni e benefici di varia natura, previsti dalla normativa italiana. Obiettivo futuro, in linea con il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n.62 sarà quello di superare i criteri meramente quantitativi e arrivare ad una classificazione funzionale che includa i diversi aspetti delle competenze visive
Classificazione delle disabilità visive
La Legge 3 aprile 2001, n. 138, definisce le varie forme di ipovisione e cecità secondo i parametri riconosciuti dalla medicina oculistica internazionale. La classificazione prende in esame due parametri: il residuo visivo e il residuo perimetrico binoculare (campo visivo).
Art. 2: ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3: ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4: ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
PROVVIDENZE ECONOMICHE
Indennità di accompagnamento per i ciechi totali
L’indennità di accompagnamento è stata istituita dall’art. 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 406, e confermata dall’art. 1 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. La prestazione viene erogata a coloro che sono stati riconosciuti ciechi totali ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, indipendentemente dall’età e dal reddito personale. L’importo dell’indennità di accompagnamento risulta essere pari a 1.022,44 euro per 13 mensilità (somma aggiornata all’anno 2025).
L’indennità di accompagnamento è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali o ai sordi, mentre è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
La prestazione non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa
Indennità speciale per i ciechi parziali
L’indennità speciale è stata istituita dall’art. 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. La prestazione viene erogata a coloro che sono stati riconosciuti ciechi parziali ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, indipendentemente dall’età e dal reddito personale. L’importo dell’indennità speciale risulta essere pari a 229,30 euro per 13 mensilità (somma aggiornata all’anno 2025).
La prestazione non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa
Pensione per i ciechi totali
La pensione per i ciechi civili totali è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66. La prestazione viene erogata a coloro che sono stati riconosciuti ciechi totali ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 138. Per poter beneficiare della pensione non bisogna disporre di un reddito annuo personale superiore a 19.772,50 euro (somma aggiornata all’anno 2025). L’importo della pensione risulta essere pari a 363,37 euro per 13 mensilità se la persona cieca non è ricoverata in istituto, mentre è pari a 336,00 euro per 13 mensilità se il disabile visivo è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, del tutto o in parte, dello Stato o di Ente pubblico (somme aggiornate all’anno 2025).
Pensione per i ciechi parziali
La pensione per i ciechi civili parziali è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66. La prestazione viene erogata a coloro che sono stati riconosciuti ciechi parziali ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 138. Per poter beneficiare della pensione non bisogna disporre di un reddito annuo personale superiore a 19.772,50 euro (somma aggiornata all’anno 2025). L’importo della pensione risulta essere pari a 336,00 euro per 13 mensilità (somma aggiornata all’anno 2025).
Indennità mensile di frequenza
Ai minori di 18 anni con invalidità civile che presentano difficoltà persistenti nell’esecuzione delle attività quotidiane, può essere riconosciuta un’indennità mensile per la frequenza scolastica in base a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. L’indennità è soggetta a limiti di reddito e condizionata alla partecipazione a scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i centri di formazione o addestramento professionale.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di accertamento della condizione di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità
• i cittadini italiani con residenza in Italia;
• i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
• i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Come presentare domanda
Per richiedere l’accertamento della condizione di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità, nonchéé per ottenere il riconoscimento di aiuti economici e previdenziali, è necessario presentare la domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il patronato o un’associazione di categoria delle persone con disabilità (ANMIC, ENS, UICI, ANFASS).
Diritto e misura della pensione da lavoro – leggi n. 113/85 e n. 120/91
L’art. 9, 2° comma, della Legge 29 marzo 1985, n. 113, e l’art. 2 della Legge 28 marzo 1991, n. 120, consentono al lavoratore con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, di ottenere un beneficio ai fini del diritto e della misura della pensione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, purché nella domanda di pensione questo diritto sia chiaramente esplicitato.
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE
Leggi speciali per le persone con disabilità visive
La Legge 12 marzo 1999, n. 68, disciplina le norme per il diritto al lavoro delle persone con un’invalidità civile riconosciuta superiore al 45%.
Per quanto riguarda i disabili visivi, la legge, nel richiamare le precedenti disposizioni in materia, si applica a coloro che sono stati riconosciuti ciechi totali, ciechi parziali o ipovedenti gravi ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138.
Liste speciali di collocamento
I soggetti riconosciuti ciechi totali, ciechi parziali o ipovedenti gravi ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, o con un’invalidità civile accettata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. È necessaria una visita di accertamento preliminare.
Permessi lavorativi retribuiti
I familiari di una persona con disabilità, in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a tre giorni mensili retribuiti in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992. Lo stesso lavoratore con disabilità in situazione di gravità ha diritto a due ore giornaliere retribuite o tre giorni mensili retribuiti in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992.
Congedi straordinari retribuiti
I congedi straordinari retribuiti sono stati definiti inizialmente dall’art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, integrata dall’art. 80, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi ripresa dall’art. 42, comma 5, del D. lgs 26 marzo 2001, n. 151. In base al suddetto combinato normativo, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Scelta della sede di lavoro
Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità, in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio in base a quanto previsto dall’art. 33, commi 5 e 6, della Legge n. 104/1992.
Rifiuto al trasferimento
Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità, in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed il lavoratore con disabilità grave non possono essere trasferiti senza il loro consenso in base a quanto previsto dall’art. 33, commi 5 e 6, della Legge n. 104/1992.
ASSISTENZA SANITARIA
La Legislazione nazionale, in base all’art. 6 del decreto del Ministero della Sanità primo febbraio 1991, modificato e integrato dall’art. 5, sesto comma, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevedeva che i ciechi civili, ovverosia coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, fossero esentati dall’obbligo della partecipazione alla spesa sanitaria per ogni prestazione. Oggi, con la riforma del titolo V della Costituzione la materia è passata di competenza delle Regioni che, fermi restando i principi sanciti dalle disposizioni nazionali, possono operare autonomamente in materia.
TRASPORTI
Agevolazioni trasporti
Sconti ferroviari nazionali Trenitalia
Coloro che sono stati riconosciuti ciechi totali ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, possono richiedere gratuitamente la Carta Blu che dà loro il diritto a viaggiare gratuitamente con un accompagnatore su tutti i treni gestiti da Trenitalia.
I ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi secondo la Legge 3 aprile 2001, n. 138, hanno diritto a uno sconto del 20% sul biglietto base delle tratte ferroviarie nazionali gestite da Trenitalia se viaggiano da soli. Se viaggiano con un accompagnatore, il costo del biglietto base per entrambi è ridotto del 50%.
Agevolazioni su trasporti pubblici regionali
I soggetti riconosciuti ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 3 aprile 2001, n. 138, hanno la possibilità in particolari regioni di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani. Anche l’accompagnatore ha diritto a tale agevolazione.
Agevolazioni auto
I ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi secondo la Legge 3 aprile 2001, n. 138, hanno diritto a agevolazioni fiscali per l’acquisto di un veicolo, come un’aliquota IVA agevolata al 4%, una detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto e le riparazioni, l’esenzione dalla tassa di proprietà di un veicolo e una riduzione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione in base alla provincia di residenza.
Contrassegno per il parcheggio delle persone con disabilità
Il Comune di residenza può rilasciare un Contrassegno per il parcheggio delle persone con disabilità (CUDE), valido in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, per facilitare la mobilità delle persone con disabilità. Il beneficio è stato esteso anche alla categoria dei non vedenti ai sensi dell’art. 12, comma 3, del DPR 24 luglio 1996, n. 503. Questo contrassegno consente di parcheggiare gratuitamente negli stalli riservati alle persone con disabilità, nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, in alcune aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo; consente altresì di circolare nelle zone a traffico limitato.
CULTURA
Accesso ai musei, sale teatrali e sale cinematografiche
Alle persone con disabilità visive ed eventuali accompagnatori è consentito l’ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali di proprietà dello Stato; può altresì essere concesso l’ingresso gratuito a cinema e teatri privati, ma in base alla discrezionalità del gestore.
AUSILI
I soggetti riconosciuti ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 3 aprile 2001, n. 138, hanno la possibilità di ottenere gli ausili ottici e/o elettronici come da nomenclatore tariffario dietro prescrizione del medico oculista.
Deduzioni fiscali per acquisto strumentazione
Al momento in cui scriviamo, alle persone con disabilità visive è concessa una riduzione dell’IVA al 4% sulla strumentazione tecnica ed informatica non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi e la possibilità di detrarre il 19% dell’Irpef.
ASSISTENZA PERSONALE
Accompagnatore personale.
I soggetti riconosciuti ciechi totali e ciechi parziali secondo la Legge 3 aprile 2001, n. 138, hanno la possibilità di richiedere un volontario del servizio civile, a determinate condizioni, per poterli assistere nelle proprie necessità.
Per il periodo in cui la persona con disabilità visive sarà assistita verranno detratti 93 euro dall’indennità di accompagnamento o sull’indennità speciale.
Altre agevolazioni
I soggetti riconosciuti ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 3 aprile 2001, n. 138, possono godere di altre agevolazioni:
- Aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di tecnologie assistive e informatiche, e di alcuni prodotti editoriali. Inoltre, è prevista anche una detrazione del 19% dalla dichiarazione dei redditi per alcuni prodotti.
- Detrazione del 19% dell’IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di un cane guida e detrazione forfettaria per il suo mantenimento.
- Agevolazioni economiche e fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per l’automazione degli impianti.
- Agevolazioni riservate ai ciechi totali e ai ciechi parziali sulle tariffe telefoniche per i servizi di linea fissa e mobile.
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
- Fornitura gratuita o a condizioni agevolate di ausili tecnici per la riabilitazione e la promozione dell’autonomia personale.
- Assegno unico universale con maggiorazioni per i figli con disabilità.
- Agevolazioni fiscali e tributarie in tema di successioni e donazioni.
Per aggiornamenti si può consultare la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili“ (a cura dell’Agenzia delle Entrate)
Disability Card
“La Disability card permette l’accesso gratuito, o a tariffe agevolate, a beni e servizi e luoghi della cultura ed è anche uno strumento utile a sostituire i verbali cartacei che attestano la condizione di disabilità”.
La Disability card sarà integrata con i servizi annessi che verranno di volta in volta formalizzati attraverso futuri accordi e convenzioni tra lo Stato e altri enti pubblici/privati che vi aderiranno.
Hanno diritto alla Disabiliti Card tutte le persone con un’invalidità superiore al 67%, nonché i ciechi totali e i ciechi parziali.
Si può richiedere il rilascio della Disability Card tramite il sito dell’INPS. In alternativa la richiesta potrà essere inoltrata anche tramite le sezioni territoriali UICI.
La Disability Card ha una durata di 10 anni.
Contatta l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia ETS

Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia ETS.
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